Paola, sposata con Mario, ha una relazione extraconiugale con Carlo.
Dalla relazione tra Paola e Carlo nasce il piccolo Tomaso (i nomi sono di fantasia, a tutela degli interessati).
Mario è convinto che Tomaso sia suo figlio e provvede al mantenimento del piccolo fino al compimento del sedicesimo anno di età, quando Paola – moglie di Mario e madre di Tomaso – gli rivela che il ragazzo è il frutto della relazione clandestina con Carlo.
A quel punto Mario smette di provvedere al mantenimento del ragazzo. E la madre, in difficoltà, intenta causa contro Carlo.
Ottenuto l’accertamento giudiziale di paternità, Paola chiede a Carlo – il padre naturale di Tomaso – il rimborso pro quota di tutte le spese sostenute per allevare il comune figlio, fin dal giorno della nascita.
Carlo si difende: a Tomaso non è mancato nulla, perché alle sue esigenze ha provveduto Mario, il padre putativo, fino a quando ha scoperto che quel bambino non era suo figlio.
Il Tribunale, però, da ragione a Paola.
E così Carlo deve versare una somma di denaro come contributo al mantenimento del piccolo Tomaso, dalla data della nascita e fino al momento della domanda giudiziale. Il contributo è calcolato pro quota, cioè tenendo conto che la madre abbia a sua volta contribuito in analoga misura alla crescita del bambino attraverso il frutto del proprio lavoro.
Carlo impugna la sentenza davanti alla Corte d’Appello, che conferma la sentenza di primo grado. Anche la Corte di Cassazione da ragione a Paola e rigetta il ricorso proposto da Carlo.
Niente da fare. Per i Massimi Giudici, Carlo deve pagare una certa somma a titolo di rimborso in favore di Paola.
Il fatto che Mario si fosse occupato di Tomaso come se fosse figlio suo per i primi 16 anni di vita, non conta nulla: è certamente un contributo economico del quale Tomaso ha potuto beneficiare, ma quel contributo, in ogni caso non costituisce un’esenzione, per chi è stato dichiarato padre, dal dovere di mantenimento fin dalla nascita del figlio che discende dalla procreazione, ma viene in rilevo – al massimo – come una situazione di fatto che ha determinato una riduzione delle esigenze del figlio, alle quali i veri genitori avrebbero dovuto provvedere.
Avv. Giovanni Antonio Lampis
Il presente documento è stato elaborato sulla base della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’argomento.
Non dimenticare che nell’applicazione pratica del diritto di famiglia la regola di giudizio e le prassi interpretative hanno valore materiale prevalente sul dato normativo, che deve essere declinato ogni volta in base agli elementi che caratterizzano il fatto concreto.
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